Nota del Consiglio Nazionale alla Ragioneria Generale dello Stato 22/12/15 prot. 4733 in merito alla obbligatorietà di iscrizione all'albo.
Sentenza della Cassazione n. 7776/2015: Rimborso da parte del datore di lavoro della quota di iscrizione all’albo professionale. Modalità di richiesta all'Ente.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n.7776/2015 ha sancito che il pagamento della quota d’iscrizione all’albo professionale di alcuni avvocati dipendenti di una pubblica amministrazione, con vincolo di esclusività di rapporto, essendo un costo per lo svolgimento dell’attività “deve gravare” sul datore di lavoro pubblico e non sul lavoratore.
Tale sentenza sembra sancire che l’enunciato possa essere esteso a tutti i professionisti, come gli Assistenti Sociali, "che lavorano nell’interesse esclusivo di un Ente e sono tenuti al pagamento della tassa annuale di iscrizione negli Albi professionali ed elenchi ufficiali“; si affermerebbe quindi che i “professionisti che svolgono la loro attività in modo esclusivo presso un Ente, hanno diritto al rimborso, da parte del datore di lavoro, del costo sostenuto a titolo di quota di iscrizione, in quanto questi è obbligato a tenere indenne il lavoratore dalle spese connesse all’esecuzione della prestazione".
In merito a tale sentenza sono già state poste richieste di chiarimento ai Ministeri competenti.
Al fine di facilitare gli Assistenti Sociali interessati al recupero delle somme versate, alleghiamo una tabella riassuntiva delle quote d'iscrizione a codesto Ordine Regionale per procedere alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex DPR 445/00 art. 46 lettera p) da presentare al proprio datore di lavoro.
Vedi Tabella riassuntiva quote Croas Lombardia dal 2006 al 2016
Vedi modello Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art.46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, lettera P)
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nota del Sunas 22/7/15
Riportiamo qui integralmente la nota della Presidente Mordeglia: "auspichiamo che questa questione - di natura sindacale - trovi favorevole interpretazione", la sentenza e una precedente nota sul tema del 10 aprile 2013:
- Sentenza
- Nota Presidente Mordeglia
- Nota 2013